Per ogni credito deve essere inviata una nuova insinuazione di credito.
Per ogni credito deve essere inviata una nuova insinuazione di credito.
Secondo l’art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, SR 281.1) i crediti devono essere insinuati all’amministrazione del fallimento entro l’8 ottobre 2018. Se possibile la preghiamo di usare la insinuazione elettronica.
Le insinuazioni tardive possono essere inviate fino alla chiusura del fallimento, tuttavia i costi causati dall’insinuazione tardiva andranno a carico del creditore.
Sì, nonostante il lavoratore/la lavoratrice abbia posto la richiesta o ricevuto l’indennità d’insolvenza/di disoccupazione, il lavoratore/la lavoratrice deve inviare in generale un’insinuazione per tutti i crediti derivanti dal contratto di lavoro.
Nota: È sufficiente insinuare solo la differenza del credito se una cassa (ad es. fondo di disoccupazione) ha surrogato il lavoratore/la lavoratrice nella procedura. La cassa ha surrogato il lavoratore/la lavoratrice, (i) se la cassa ha effettuato un pagamento dell’indennità/delle pretese salariali dell’assicurato, (ii) se la cassa ha presentato una notifica di surrogazione all’ufficio dei fallimenti e (iii) se il lavoratore/la lavoratrice è stato informato/stata informata ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, SR 837.0) della surrogazione. Se non sapete, se la Vostra cassa Vi ha anche surrogati nella procedura, Vi preghiamo di rivolgerVi alla Vostra cassa.
Sì, anche crediti garantiti da pegno devono essere insinuati. Nel momento dell’insinuazione del credito bisogna specialmente sottolineare se esistono pegni o altre garanzie, oppure bisogna sottolineare coobbligati o se si ha un credito condizionale (La preghiamo di completare il campo “commenti”). L’oggetto pignorato deve essere consegnato senza ritardo all’amministrazione del fallimento.
La dichiarazione di fallimento rende esigibili tutti i debiti del fallito (eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno). Di seguito anche crediti che in questo momento non sarebbero stati esigibili devono essere insinuati.
I creditori devono comunicare il nome e l’indirizzo. Insinuazioni anonime non saranno considerate. Persone con residenza all’estero devono obbligatoriamente inserire un indirizzo per le notifiche in Svizzera.
Sì, il creditore può essere rappresentato da qualunque terza persona. In tal caso bisogna inviare la procura scritta. Se il rappresentante ha un indirizzo di consegna in Svizzera, non è necessario di inserire un altro indirizzo.
Il procedimento sarà svolto in Franchi Svizzeri (CHF). Crediti in valute estere devono essere convertite al tasso di cambio del 2 agosto 2018 (USD/CHF 0.9942; EUR/CHF 1.1550). Altre valute estere devono essere convertite in Franchi Svizzeri (CHF) al tasso di cambio del 2 agosto 2018, la preghiamo di indicare il tasso di cambio.
Il creditore può far valere col suo credito gli interessi (all’eccezione dei crediti garantiti da pegno) fino al giorno della dichiarazione del fallimento (2 agosto 2018). L’interesse fino a tal data deve essere calcolato dal creditore.
Gli interessi moratori sono solo dovuti se la società è stata messa in mora (vedi anche la domanda „Posso inviare un’insinuazione del credito per gli interessi?“). L’interesse moratorio legale è del 5%.
Certi crediti sono per legge privilegiati, ad esempio i crediti dei lavoratori derivanti dal contratto di lavoro appartengono in generale alla prima classe. Per determinare se il Vostro credito appartiene anche ad una classe privilegiata, bisogna consultare l’articolo 219 LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, SR 281.1).
Sì, per ogni credito (incl. costi di sollecitazione o d’esecuzione) bisogna fornire delle prove. Facciamo notare che ai sensi dell’articolo 59 RUF la richiesta può essere respinta se non è sufficientemente documentata. Qualsiasi prova (contratti, ricevute di versamento, certificati, ordinazioni, bolle di consegna, fatture, sollecitazione etc.) deve essere caricata sotto il punto 4 (variante insinuazione elettronica) rispettivamente deve essere inviate via posta (variante insinuazione per via postale). È sufficiente fornire delle copie. L’insinuazione del credito è gratuita.
La preghiamo di contattare Holenstein Rechtsanwälte AG, la cui agisce in riguardo all’insinuazione dei crediti come persona ausiliaria del ufficio dei fallimento Höfe, all’indirizzo e-mail FA@konkurs-sempionefashion.ch.
Tramite il sito internet possono essere caricati e trasmessi i formati più noti (PDF, JPG, PNG). Per motivi di sicurezza altri formati non sono accettati. La dimensione massima degli allegati è di totale 64 MB. Nel caso che la dimensione massima è superata, la preghiamo di inviare i documenti via posta all’indirizzo seguente: Holenstein Rechtsanwälte AG, Konkurs Sempione Fashion AG, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.
Per ogni credito bisogna riempire il formulario cioè per ogni credito bisogna inviare una insinuazione separata.